P.B.R -  Ufficio RAO - abilitati al rilascio del dispositivo di firma digitale



P.B.R -  Distribuitore Ufficiale Legalmail Infocert-Infocamere

Impresa Professionale Pratiche Amministrative
Albo Cooperative

Home ] Su ] P.B.R. Blog ] Chi siamo ] Dicono di Noi ] Contatto ] Servizi ] Agenzia Entrate ] Intrastat ] Firma Digitale ] Legal Mail ] Comunica ] Registrazione Marchi ] Privacy Policy ]

Home
Su


Albo delle Società Cooperative

 

Riferimenti Normativi
Decreto legislativo 02 agosto 2002 n. 220;
Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;
Decreto Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004;
Legge n. 306 del 27 dicembre 2004;
Art. 2512 codice civile;


L’ALBO
Il Ministero delle Attività Produttive, con del 23/06/04 (pubblicato in G.U. il 13/7/04 n. 162) ha definito che tutte le società cooperative sono tenute ad iscriversi all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive per il tramite delle Camere di Commercio, (ad esclusione delle società di mutuo soccorso e degli altri enti mutualistici non societari).

All’Ufficio del Registro delle Imprese è attribuito il compito di raccolta delle notizie, di pubblicità dei dati dell’Albo, di comunicazione alle Cooperative del numero di iscrizione nell’Albo con l’indicazione della sezione di appartenenza.
L’Albo si compone di due sezioni: nella prima devono iscriversi le cooperative a mutualità prevalente, nella seconda la cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

La domanda di iscrizione deve indicare la sezione nella quale la cooperativa intende iscriversi nonché l’appartenenza ad una delle seguenti categorie:
 

  • cooperative di produzione e lavoro;

  • cooperative di lavoro agricolo;

  • cooperative sociali;

  • cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;

  • cooperative edilizie di abitazione, cooperative della
    pesca;

  • cooperative di consumo;

  • cooperative di dettaglianti;

  • cooperative di trasporto;

  • consorzi cooperativi;

  • consorzi agrari;

  • banche di credito cooperativo;

  • consorzi e cooperative di garanzia e fidi;

  • altre cooperative;

Art. 2512 c.c.
Sono società cooperative a mutialità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento delle loro attiivtà, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci;
Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci
.

P.B.R. Tutti i diritti riservati - P.IVA: 03438350963