Trasferimento di quote di S.r.l. per mezzo dei Commercialisti - Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
L'art. 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede una nuova modalita' di trasferimento delle partecipazioni di societa' a responsabilita' limitata.
In particolare, stabilisce che gli atti in questione possano essere sottoscritti in forma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed essere depositati entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
La disposizione fa "salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma". Lo specifico riferimento al regime fiscale di tassazione evidenzia la volonta' del legislatore di estendere il trattamento fiscale delle partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica di cui al citato art. 2470, secondo comma, del codice civile, agli atti di trasferimento sottoscritti con firma digitale. Di conseguenza, questi atti debbono intendersi soggetti a registrazione in termine fisso ex art. 11 della Tariffa Parte I, allegata al testo unico.delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (di seguito T.U.R.). Ai fini dell'individuazione del termine per la richiesta di registrazione, il documento informatico dovra' essere munito di marcaturatemporale al momento dell'apposizione, a cura delle parti, dell'ultima firma digitale.
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