Immagine
 Home... di P.B.R.
 
"
Impresa Professionale Pratiche Amministrative

www.pbritalia.it
"
 
\\ Home Page : Storico per mese (inverti l'ordine)
Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
 
 
Di P.B.R. (del 11/03/2009 @ 16:08:10, in Registro Imprese, linkato 540 volte)

La legge 28 gennaio 2009 n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185", all’art’16 prevede:

  • l'obbligo per le società di comunicare al registro imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: comma.6. Le Imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese e le sue successive ed eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
  • l'obbligo per i professionisti di comunicare ai respettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: comma.7. I Professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

www.pbritalia.it

Articolo (p)Link Commenti Commenti (12)  Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di P.B.R. (del 10/03/2009 @ 15:29:37, in Registro Imprese, linkato 11798 volte)

La legge 28 gennaio 2009 n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.”, pubblicata nella Gazzetta Uff. 28 gennaio 2009 n. 22, S.O. ha introdotto una significativa modificazione degli articoli 2470 e seguenti del codice civile, relativamente alla “eliminazione del libro dei soci” (e del relativo elenco soci annuale) per le società a responsabilità limitata.

Tra le principali novità introdotte dall’art. 16 della norma, viene previsto che:

1) gli effetti, che fino ad ora conseguivano all’iscrizione nel libro soci, in futuro dovranno essere riferiti alla pubblicità nel registro imprese (nuovo art. 2470 c.c.);

2) si rende necessario acquisire nel registro imprese il domicilio dei soci (art. 2479 bis c.c.) e l’entità del versamento della singola quota di partecipazione (art. 2478 c.c. vigente);

3) non deve essere più depositato l’elenco dei soci annuale al registro imprese unitamente al bilancio di esercizio (nuovo art. 2478 bis c.c.);

Entro il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della norma, e cioè entro il 30 marzo 2009, gli amministratori delle s.r.l. devono provvedere ad aggiornare i dati al registro imprese “allineandoli” con le risultanze del libro soci.

Come indicato nel comma 12-undicies dell’art. 16 della legge 2/2009, il deposito effettuato entro il termine previsto è esente da ogni imposta e tassa ivi compreso il diritto di segreteria.

Per le domande pervenute oltre il termine sono previsti il pagamento di 30,00 euro di diritti di segreteria e 65,00 euro di imposta di bollo oltre che la sanzione di cui all’art. 2630 c.c. di 412,00 euro (pagamento in misura ridotta) per ogni componente dell’organo amministrativo.

12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti:

«del deposito di cui al»;

b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e' effettuato»;

c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: «Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».

12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.

12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».

12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;

b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».

12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bisdel codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.

12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».

12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.

12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quatera 12-deciesentrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle societa' a responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci». 

 

www.pbritalia.it

Articolo (p)Link Commenti Commenti (11244)  Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di P.B.R. (del 09/03/2009 @ 13:40:29, in Registro Imprese, linkato 1486 volte)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2008 Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese. (GU n. 304 del 31-12-2008 )

Il 31 dicembre 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM attuativo del formato XBRL, ma l'art. 3 c. 1 stabilisce che l'obbligo di adottare il nuovo formato riguarda le società che hanno l'esercizio in corso al 31 marzo 2008 e che lo chiudono successivamente alla pubblicazione delle tassonomie sul sito internet www.xbrl.org da ufficializzare in una successiva pubblicazione in G.U. come da art. 5 c. 6.

Art. 3. Decorrenza e soggetti obbligati

c. 1. L'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle specifiche di cui all'art. 5, comma 1.

Sono escluse, in fase di prima applicazione, le seguenti tipologie societarie:

  • società quotate in mercati regolamentati
  • le società anche non quotate che redigono i bilanci avvalendosi dei principi contabili internazionali così come previsto dal d.lgs. n. 38 del 28/2/05
  • società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art.1 d.lgs.7/9/05 n. 209
  • Istituti bancari tenuti a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
  • società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77
  • società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo
  • società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1
  • società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), della legge 19 febbraio 1992, n. 142
  • società controllate incluse nel consolidato delle società di cui ai punti precedenti
  • sedi secondarie di società estere
  • società che depositano un consolidato redatto all’estero avvalendosi dell’art. 27 del d.lgs.127/91, solo in relazione al suddetto bilancio.

     

Art. 5. Formato dei bilanci d'esercizio e consolidati

c. 4. A partire dalle date di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, il formato elaborabile di quest'ultimo costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.

c. 6. Le date di cui al comma 4 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante apposito avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il 16 febbraio 2009 sono state pubblicate le tassonomie relative al formato Xbrl, che sarà il nuovo formato elettronico obbligatorio con cui depositare i bilanci al registro delle imprese. La ratifica delle date di pubblicazione nel sito in Gazzetta Ufficiale non è ancora avvenuta, pertanto la modalità di deposito in XBRL non può considerarsi ancora obbligatoria e non è possibile definire quali siano i bilanci d'esercizio interessati dal nuovo formato.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICATO

Disponibilita' delle tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle Imprese. (GU n. 48 del 27-2-2009 )

In  sede  di  prima applicazione  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del  formato  elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci  di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese»,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, il  Centro Nazionale per l'Informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA),  avendo individuato il proprio sito www.cnipa.gov.it ai fini di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  m), all'art. 3, comma 3, e all'art.  5,  comma  4,  del  predetto decreto, ha comunicato che dal giorno  16 febbraio 2009 sono disponibili sul predetto sito (alla pagina http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia XBRL/)      le
tassonomie  dei  documenti  che compongono il bilancio ai sensi e per gli  effetti  di  quanto  previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.
Conseguentemente,   l'obbligo   di   adottare   le   modalita'  di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile si applica a  partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all'esercizio in  corso  al  31  marzo  2008  per  le  sole  imprese  che  chiudano l'esercizio  successivamente alla data del 16 febbraio 2009 in cui e' avvenuta  la  predetta pubblicazione, con le eccezioni e le modalita' di prima applicazione di cui al medesimo art. 3, commi 2 e 3.

www.pbritalia.it

Articolo (p)Link Commenti Commenti (1936)  Storico Storico  Stampa Stampa
 
Pagine: 1
Ci sono 9 persone collegate

< settembre 2010 >
L
M
M
G
V
S
D
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
             

Cerca per parola chiave
 


Titolo
Home Page (1)

Le fotografie pił cliccate

Titolo
Ti piace questo blog?

 Fantastico!
 Carino...
 Così e così
 Bleah!

Titolo
P.B.R.




05/09/2010 @ 3.05.17
script eseguito in 359 ms