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Immobili ad uso Abitativo
Quando si stipula un contratto di locazione per fabbricati da
utilizzare come abitazione, si deve pagare l’imposta di registro nella misura
del 2 per cento del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità.
Lo stesso trattamento si applica:
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alla locazione del box o della cantina
(pertinenza), annessi al fabbricato di tipo residenziale locato;
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alla locazione degli altri immobili, fatta
eccezione per gli immobili strumentali
per natura.
Cessione
In caso di cessione del contratto di locazione e sublocazione di immobili urbani
di durata pluriennale, se non vi è corrispettivo e l’operazione non rientra nel
campo di applicazione dell’Iva, è dovuta l’imposta di registro nella misura
fissa di 67 euro. Se, invece, la cessione del contratto, sempre fuori
dall’ambito di applicazione dell’Iva, è stata pattuita dietro corrispettivo, si
deve versare un importo pari al 2 per cento del corrispettivo e del valore delle
prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso, l’imposta dovuta non può essere
inferiore a 67 euro.
Risoluzione
Le risoluzioni dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di
durata pluriennale, sono soggette all’imposta di registro nella misura fissa di
67 euro. Se il contratto è risolto anticipatamente ed è stato versato l’importo
relativo all’intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità
successive a quella in corso (le annualità, infatti,non sono frazionabili).
Proroga
La proroga del contratto di locazione di un immobile urbano, al pari della
stipula, può essere registrata corrispondendo l’imposta per la singola annualità
oppure per l’intero periodo di durata della proroga.
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