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Immobili Strumentali per natura
Sono considerati immobili strumentali per natura
quelli che, per legge, non possono essere destinati ad una diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni. In pratica, questi immobili rientrano in una
categoria catastale che ne giustifica un determinato uso professionale.
Ad esempio, sono immobili strumentali per natura:
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gli uffici e gli
studi (categoria catastale A/10);
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i negozi e le
botteghe (categoria catastale C/1);
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i magazzini
sotterranei per depositi e derrate (categoria catastale B/8).
Dopo le modifiche introdotte
dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, tutti i contratti di locazione (anche
finanziaria e di affitto) aventi per oggetto immobili strumentali per natura,
devono essere registrati in termine fisso e per essi è necessario pagare
l’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento,
indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità dell’Iva.
L’aliquota dell’1 per cento si riferisce, in modo specifico, alle locazioni di
immobili strumentali per natura effettuate da locatori che agiscono in qualità
di soggetti Iva.
Se il locatore non è soggetto all’imposizione dell’Iva, la locazione è comunque
assoggettata all’imposta di registro con l’aliquota del 2 per cento prevista in
via ordinaria per le locazioni.
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