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Dal
24 Aprile 1999 è entrato definitivamente in vigore il decreto Bersani
114/98 relativo alla disciplina/liberalizzazione del commercio.
I
punti qualificanti del Decreto Legislativo di interesse del Registro delle
Imprese sono i seguenti:
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Abolizione
del Registro Esercenti il Commercio, tranne che per le attività di
Somministrazione al Pubblico di alimenti e Bevande (in alcune regioni è
stato abolito anche per la somministrazione,tipo la regione lombardia legg.
30 del 24.12.2003 con entrata in vigore il 13.01.2004) ed Imprese
Turistiche (successivamente abolito ai sensi dell'art. 11 punto 4
della legge 29 marzo 2001 n. 135).
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Introduzione
di due settori merceologici - Alimentari (per il quale continuano ad
essere necessari appositi requisiti professionali nonostante sia stato
abolito il Rec) e non Alimentari in sostituzione
delle vecchie Tabelle merceologiche.
In base alle istruzioni della nuova modulistica del
registro Imprese andranno comunque specificati almeno i titoli dei prodotti
in modo dettagliato: prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi,
prodotti carnei, prodotti ittici, supermercato, articoli di vestiario,
prodotti tessili, oggetti preziosi, mobili, articoli casalinghi,
elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi e multimediali, libri ed altre
pubblicazioni, prodotti per la persona, per la casa, per lo sport e il tempo
libero, prodotti culturali, per l'edilizia, di meccanica, prodotti vari,
articoli relativi alla vendita di generi di monopolio, ricambi e accessori
per i veicoli, prodotti parafarmaceutici, ristorante-pizzeria-trattoria,
bar, discoteca, locale d'intrattenimento.
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Abolizione
dell'Albo dei commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli,
carnei e ittici (ex L.125/'59).
Abolizione
delle autorizzazioni amministrative per l'apertura, l'ampliamento di
superficie ed il trasferimento di
sede dei cosiddetti Esercizi di Vicinato (pur rimanendo l'obbligo di
inoltrare comunicazione al Comune d'interesse con apposito modello
ministeriale).
Sono
"Esercizi di Vicinato" i negozi fino a 150 mq. nei Comuni fino a
10.000 abitanti o fino a 250 mq. nei Comuni oltre i 10.000 abitanti. Gli
esercizi di vicinato nuovi devono avere una superficie inferiore ai 150
mq. anche se la popolazione è superiore ai 10.000, per il Comune di
Milano. Apertura, Trasferimento sede ed ampliamento della superficie degli
esercizi di vicinato assoggettati a comunicazione al comune decorsi 30
giorni dal ricevimento della comunicazione (silenzio/assenso). Per il
Comune di Milano, gli esercizi di vicinato aperti nel centro storico il
termine per il silenzio-assenso è di 45 giorni. Al subingresso non si
applica il periodo di 30 giorni previsto per l’apertura di un esercizio
di vicinato. Nel caso di subingresso per causa di morte in un esercizio di
commercio di prodotti alimentari senza che gli eredi siano in possesso del
requisito professionale, è necessario presentare immediatamente la
comunicazione riservandosi però di dimostrare il possesso del requisito
professionale entro sei mesi dall’apertura della successione. Per le
denuncie di subingresso in esercizi di vicinato non occorre più
richiedere come allegati domanda di voltura nella licenza e contratto di
compravendita.
Obbligo
dell'autorizzazione amministrativa comunale per le attività
commerciali esercitate nelle medie e nelle grandi strutture di
vendita.
Attività
di vendita di prodotti a favore dei dipendenti esercitati negli spacci
interni, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati,
nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali assoggettata ad apposita
comunicazione al comune decorsi 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione (silenzio/assenso). Vendita tramite apparecchi automatici
assoggettata ad apposita comunicazione al comune decorsi 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione (silenzio/assenso). Vendita
al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione "o altri
sistemi di comunicazione" assoggettata a comunicazione al comune nel
quale l'esercente ha la residenza decorsi 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione (silenzio/assenso). Vendita
al dettaglio e raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei
consumatori assoggettata a comunicazione al comune nel quale l'esercente
ha la residenza e l'attività decorsi 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione (silenzio/assenso). Il
commercio elettronico può essere fatto rientrare, per ora, in attesa di
eventuali successive regolamentazioni nelle disposizioni della vendita
tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (vedere circolare del
Ministero dell’Industria 01/06/2000).
L'autorizzazione
all'apertura è revocata qualora il titolare:
-
non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno o
entro due se trattasi di grande struttura;
-
sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno.
Per
gli esercizi di vicinato, la sospensione dell’attività corrisponde alla
comunicazione di chiusura dell’esercizio.
Divieto
di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita
all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalla Regione).
In
questi ultimi due casi occorre ancora richiedere l'iscrizione al R.E.C. e
l'autorizzazione comunale in caso di apertura e copia della domanda di
voltura di autorizzazione in caso di subingresso per contratto di
compravendita o di affitto.
L’impresa
industriale che vende i propri prodotti non è sottoposta alle norme del
decreto solo se i locali di vendita sono adiacenti al complesso
produttivo.
In
caso di società, i requisiti professionali per il settore alimentare è
sufficiente che siano posseduti da un legale rappresentante o da un
preposto. In quest’ultimo caso la persona dovrà essere designata con
"apposito atto". Tra gli altri, vale come requisito
professionale l’essere stati iscritti al Rec per tabelle alimentari, per
un periodo anche limitato, nel quinquiennio aprile 1994-aprile 1999.
Adempimenti
connessi al Commercio all'Ingrosso
La
denuncia di inizio di attività per il commercio all'ingrosso di prodotti
alimentari è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI
MORALI
Non
possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione:
-
coloro
che sono stati dichiarati falliti;
-
coloro
che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non
inferiore nel minimo di tre anni, sempre che sia stata applicata in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
-
coloro
che hanno riportato una condanna e pena detentiva accertata con sentenza
passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II ed VIII del
libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione
di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
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coloro
che hanno riportato due o più condanne o pena detentiva o pena pecuniari,
nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività,
accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti
dagli articoli 442,444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del Codice penale, o
per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti,
previsti da leggi speciali;
-
coloro
che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge
27 dicembre 1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una
delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Il
divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di
cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro
modo estinta.
In
caso di concessione della sospensione condizionale della pena, il divieto
si estingue dopo 5 anni a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza.
I
requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali
la legge prevede l’accertamento antimafia (d.lgs.252/98), quindi dai
titolari per le imprese individuali; da tutti i soci per le snc; dai soci
accomandatari per le Sas; dai legali rappresentanti e da tutti i
componenti dell’organo amministrativo per le Srl, le Spa, le
cooperative, le associazioni e gli enti; dal loro rappresentante in Italia
per le società estere.
REQUISITI
PROFESSIONALI
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a ver
frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio
relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto
dalla regione;
-
aver
esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio,
l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio, in qualità di
dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se
trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado
dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata
dall'iscrizione all'INPS;
-
essere
stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro esercenti il commercio
di cui alla Legge 426/71.
Se
l'attività commerciale viene svolta in forma societaria il possesso dei
requisiti morali e professionale (quando previsti) è richiesto al legale
rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività
commerciale.
La
denuncia di inizio attività per il Commercio all'Ingrosso di prodotti non
alimentari è assoggettata al solo possesso dei requisiti morali.
Gli
accertamenti sulla validità dei requisiti devono essere effettuati
dall'Ufficio Registro delle Imprese.
Le
denuncie di iscrizione, di variazione attività nonché quelle di inizio
attività, apertura di U.L devono essere corredate dalla modulistica
integrativa per il commercio all’ingrosso.
Le
società che effettuano il commercio all’ingrosso e cambiano gli
amministratori devono far compilare ai nuovi amministratori le
dichiarazioni relative ai requisiti morali e/o professionali. Gli
accertamenti dell'Ufficio non comporteranno sospensioni delle denuncie
inoltrate che seguiranno pertanto il normale iter previsto dal D.P.R.
581/95.
CESSAZIONI
PER CHIUSURA DEFINITIVA DI ESERCIZIO
Sul
modello COM1 del Comune è giustamente indicato che l’attività
"CESSERA’ PER..."(esempio: chiusura definitiva). Quindi questo
fatto presuppone che la comunicazione in Comune avvenga prima
dell’effettivo verificarsi dell’evento, come dice anche il decreto
"...previa comunicazione al Comune". Quindi se si vuole cessare
il 31/12, bisogna sicuramente presentarsi in Comune prima di tale data,
non dopo.
Altri
casi particolari:
A.
Il Comune di Milano ha predisposto dei modelli per l’apertura
delle forme speciali di vendita (vendita al domicilio del consumatore,
vendita per corrispondenza, vendita via internet, vendita in spacci
interni, vendita tramite sistemi televisivi); non è comunque vincolante
il loro utilizzo.
B.
La modifica di categorie all’interno dello stesso settore
merceologico va denunciata solo alla Cciaa.
C.
Nel caso di subingressi di esercizi già esistenti con superficie
di vendita tra i 150 metri quadrati e i 250, per il Comune di Milano,
basta il modello di comunicazione, non la richiesta di autorizzazione.
D.
Per l’affido in gestione di reparto, vedere il punto 12 della
circolare ministeriale n.3467/c del 28/5/1999.
Per
il commercio all’ingrosso dei prodotti alimentari, anche la ditta
individuale, può far valere come requisito professionale "aver
prestato la propria opera per almeno 2 anni negli ultimi 5 in imprese nel
settore" anche se il mod.A39 non lo prevede; cosi come l’agente di
commercio nel settore alimentare ha maturato il requisito.
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